Competenze  OV

OV-Modifiche sottoposte ad autorizzazione e a dichiarazione per i gestori patrimoniali e Trustee

Le condizioni di autorizzazione necessarie devono essere rispettate in modo permanente. I gestori patrimoniali e i trustee devono comunicare ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione della FINMA.

I fatti che generano una modifica possono essere suddivisi in tre categorie di modifiche: modifiche che richiedono un'autorizzazione, modifiche che richiedono un annuncio e modifiche che non richiedono un annuncio. Gli esempi elencati di seguito non sono esaustivi.

In caso di dubbio o incertezza si prega di contattare l'AOOS.

Modifiche sottoposte ad autorizzazione (annuncio alla FINMA e OV):

Le modiche sottoposte ad autorizzazione sono tutte quelle modifiche, che secondo l’art. 8 cpv.2 LIsFi e art. 10 OIsFi (lista non esaustiva), sono considerate mutamenti di grande importanza.​

Vi rendiamo attenti che per i mutamenti di grande importanza, occorre ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.​

Queste modifiche devono essere inoltrate senza indugio alla FINMA compilando il modulo di annuncio di modifica sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP e attribuendo la competenza all’OV AOOS. Nella richiesta, i gestori patrimoniali o i trustee devono indicare in particolare il tipo di modifiche, una descrizione dei motivi e i documenti rilevanti. I moduli "Annuncio delle modifiche riguardanti i garanti di un’attività irreprensibile" e "Annuncio delle modifiche in seno all'istituzione" sono disponibili sull'EHP per questo scopo.

Al momento dell'inoltro della richiesta di modifica alla FINMA, il gestore patrimoniale o il trustee deve fornire la conferma da parte dell'AO che non ha obiezioni alle modifiche previste che richiedono l'autorizzazione.

Esempi:

  • Modifiche dei documenti relativi all’organizzazione e ai soci

  • Cambiamenti a livello degli organi (cambiamento delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione)

  • Nuovo detentore di una partecipazione qualificata

  • Delega di ogni tipo di compiti (esame caso per caso per stabilire se si tratta di un compito essenziale):

    • Delega di un compito / Cessazione di un compito delegato (Insourcing)

    • Cambiamento di un mandatario

    • Cambiamento, presso il mandatario, della o delle persone responsabili dei compiti delegati

    • Cambiamento della persona responsabile presso il titolare dell’autorizzazione

  • Cambiamento della persona responsabile della gestione dei rischi/ del controllo interno/ della compliance o del suo sostituto

  • Affari all’estero:

    • Creazione, acquisizione o cessazione di filiali e di partecipazioni qualificate in società estere

    • Cessazione dell’attività all’estero

    • Cambiamento dell’attività all’estero

    • Cambiamento della società di audit

    • Cambiamento dell’autorità di vigilanza nel paese di sede o domicilio all’estero

  • Cambiamento dell’organismo di vigilanza
  • Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento del patrimonio secondo la LFus

  • Nuova dichiarazione riguardante le procedure pendenti o concluse (formulario B1)

  • Nuove partecipazioni qualificate o determinanti in imprese attive nel settore finanziario (formulario B2)

  • Dichiarazione riguardante altri mandati di una persona incaricata dell’alta direzione o della gestione (dichiarazione B3)

  • Altri cambiamenti significativi di fatti determinanti per il rilascio dell’autorizzazione

Modifiche sottoposte ad annuncio (annuncio solo all’OV):

l gestore di patrimoni o trustee deve annunciare direttamente e immediatamente all'OV qualsiasi modifica sottoposta ad annuncio. Queste modifiche possono essere inviate per e-mail o tramite il portale AOOS.

Esempi:

  • Fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un’attività irreprensibile, in particolare l’apertura di una procedura penale, nonché di fatti che mettono in dubbio la gestione sana e prudente dell’istituto finanziario in ragione dell’influenza esercitata dai detentori di una partecipazione qualificata (fatti concernenti l’istituto finanziario)
  • Fatti tali da mettere in discussione la buona reputazione o da compromettere la garanzia di un’attività irreprensibile delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione, così come dei detentori di una partecipazione qualificata, come per esempio l’apertura di una procedura penale nei loro confronti (fatti concernenti i garanti)
  • Modifica del capitale minimo e dei fondi propri, in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime (per es. dichiarazione concernente l’aumento di capitale, sottocopertura, bilancio deficitario, perdita di capitale o sovraindebitamento)
  • Disdetta o modifica dell’assicurazione responsabilità civile professionale
  • Partenza di un detentore di una partecipazione qualificata

  • Creazione, acquisizione o cessione delle filiali e delle partecipazioni qualificate in società svizzere

  • Attribuzione di un mandato a una società di audit o cambiamento di quest’ultima

  • Affiliazione a un organo di mediazione o cambiamento di quest’ultimo

  • Cambiamento dell’indirizzo dell’istituto finanziario

Modifiche non sottoposte ad autorizzazione o annuncio:

Le modifiche non sottoposte ad annuncio non devono essere annunciate né alla FINMA né di principio all’OV.

Esempi:

  • Nuovi mandati isolati di gestione patrimoniale o nuova attività di trustee per un trust che non hanno alcuna incidenza sul settore di attività secondo il regolamento di organizzazione

  • Cambiamento delle quote dei detentori di una partecipazione qualifica

  • Altri cambiamenti in seno al personale (es. cambiamenti negli effettivi nel settore della gestione patrimoniale, vendita/marketing e amministrazione)

  • Altri cambiamenti relativi ai locali o all’infrastruttura (es. spostare/espandere/abbandonare i singoli uffici allo stesso indirizzo/cambiare le applicazioni di base come la gestione del portafoglio/sistema di gestione delle relazioni con i clienti, a meno che non riguardi una delega essenziale)

  • Acquisto di materiale operativo, attrezzature informatiche, software (come le soluzioni standard Microsoft), attrezzature per ufficio, mobili per ufficio e veicoli

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FORMAZIONE OV

La formazione di base e la formazione continua gioca un ruolo importante nella vigilanza dei gestori patrimoniali e trustee. Le leggi prevedono un obbligo per gli intermediari/istituti finanziari di acquisire le conoscenze di base per poter svolgere professionalmente la propria attività e mantenere le conoscenze acquisite attraverso una formazione continua in ambito LRD, norme di comportamento e conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.

L’AOOS non organizza corsi di formazione. Riconosce però le proposte di formazione degli istituti di formazione che propongono un’offerta formativa strutturata sotto il profilo metodologico e didattico.

Con l’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata dalla FINMA i gestori patrimoniale e i trustee sono assoggettati alla vigilanza di un organismo di vigilanza. Per quanto concerne la formazione continua, l’art. 25 cpv. 3 OIsFi precisa che i gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.

Per adempiere a questo requisito di legge, l’AOOS richiede per ogni persona qualificata incaricata della gestione di un gestore patrimoniale o trustee di seguire (ognuno per se stesso) almeno 4 ore di formazione continua in ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (LRD) nell’anno civile dell’autorizzazione e 8 ore di formazione continua all’anno negli anni a seguire in ambito LRD (contenuto obbligatorio), norme di comportamento secondo la LSerFi (contenuto obbligatorio) e conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. Quest’obbligo di formazione continua previsto dalla legge non può essere delegato ad un collaboratore dell’istituto finanziario ma deve essere assolto personalmente dalla persona qualificata incaricata della gestione.

Inoltre, per quanto concerne la formazione di base e continua dei collaboratori degli istituti finanziari, l’art. 22 LSerFi e l’art. 23 dell’OSerFi prevedono l’obbligo di formazione per quanto riguarda le norme di comportamento e le conoscenze specialistiche necessarie per l’adempimento dei compiti concreti.

Infine, l’art. 27 ORD-FINMA prevede l’obbligo per l’intermediario finanziario di provvedere alla formazione regolare sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di tutti i collaboratori interessati sugli aspetti per loro rilevanti. Tale articolo trova applicazione in relazione all’art. 4 e 9 del Regolamento dell’organismo di autodisciplina dell’AOOS e del Regolamento dell’organismo di vigilanza dell’AOOS.

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Documenti

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Concetto di vigilanza e di verifica AOOS

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Regolamento AOOS OV

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Regolamento sugli emolumenti AOOS

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